Norme per l’uso di un prodotto DOP/IGP in un alimento composto

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Sul sito internet del Ministero per le politiche agricole (in sigla Mipaaft) è disponibile un provvedimento contenente i criteri per l’utilizzo del riferimento a una denominazione d’origine protetta o a un’indicazione geografica protetta nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato.

L’uso dell’ingrediente Dop/Igp deve essere autorizzato

Siamo nel campo, sempre più frequente nell’ambito dell’industria alimentare italiana, di impiego come ingrediente nella preparazione di un prodotto elaborato, di una specialità alimentare tipica di un determinato territorio e protetta dal riconoscimento comunitario (per esempio i tortellini al Parmigiano Reggiano).

L’impresa alimentare che impreziosisce i suoi prodotti trasformati con ingredienti pregiati e intende comunicare tale operazione al consumatore finale per valorizzare la propria produzione, deve necessariamente essere autorizzata, ai sensi dell’articolo 1, comma, 1, lett. c) del decreto legislativo 297/04.

L’autorizzazione può essere richiesta al Mipaaft, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della vigente normativa, da chiunque impieghi commercialmente in maniera diretta o indiretta il riferimento in etichetta a produzioni tutelate e riconosciute a livello comunitario.

I criteri ministeriali di autorizzazione

Il provvedimento da poco pubblicato riporta i criteri utilizzati dal ministero per concedere l’autorizzazione ed è pertanto di interesse, sia per le imprese produttrici di specialità DOP e IGP sia di imprese che le utilizzano come ingredienti in alimenti composti ed elaborati.

In primo luogo, le diciture denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o i loro acronimi DOP o IGP dovranno essere posti di seguito alla denominazione tutelata, in modo che sia chiaro e non suscettibile di indurre in errore il consumatore che tali diciture o acronimi si riferiscono al prodotto registrato utilizzato come ingrediente (il Parmigiano nel nostro esempio) e non al prodotto composto, elaborato o trasformato (i tortellini). Per tale ragione dovranno essere posti tra virgolette sia la denominazione tutelata che le diciture o gli acronimi.

Le dimensioni del carattere utilizzato per il riferimento alla denominazione tutelata nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato devono essere inferiori alle dimensioni del carattere utilizzato per l’indicazione della ditta e dei marchi dalla stessa, nonché della denominazione di vendita del prodotto composto, elaborato o trasformato.

È vietato l’utilizzo del simbolo comunitario e del logo della denominazione tutelata nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato contenente il riferimento a una DOP o IGP.

L’utilizzatore ha l’obbligo di garantire che il prodotto DOP o IGP sia acquistato da un fornitore e/o un confezionatore sottoposto al controllo dell’organismo designato.

Tracciabilità della gestione

L’utilizzatore deve sottoscrivere l’impegno a dimostrare, tramite registrazioni, che la quantità di prodotto DOP o IGP utilizzata nel prodotto composto, elaborato o trasformato corrisponde alla quantità di prodotto DOP/IGP. Inoltre, deve sottoscrivere l’impegno a registrare mensilmente il numero di confezioni del prodotto composto, elaborato o trasformato contenenti il riferimento ad una DOP/IGP prodotte, a trasmettere una scheda tecnica che descriva il prodotto composto, elaborato o trasformato nonché a comunicare la sede dello stabilimento nel quale avverrà la produzione.

L’utilizzatore deve dichiarare che il prodotto DOP o IGP verrà stoccato, prima della elaborazione, separatamente dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica ed è tenuto a   dichiarare che l’autorizzazione concessa non sarà ceduta, neanche in sub-concessione, a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso e che, in caso di cessazione dell’attività e/o della produzione specifica, cesserà l’uso del riferimento alla denominazione tutelata nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti composti, elaborati o trasformati.

Qualora l’impresa utilizzatrice di un prodotto DOP o IGP non intenda fare alcun riferimento nella etichetta, nella presentazione o nella pubblicità, ma si limita a specificare l’utilizzo della denominazione tutelata esclusivamente nella lista degli ingredienti, non c’è bisogno di alcuna autorizzazione ministeriale.